Il Presidente, a mezzo della Segreteria Generale, ha risposto in data 18 marzo 2014.
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Al riguardo debbo richiamare l’attenzione sui vincoli di ordine costituzionale che limitano gli interventi del Presidente della Repubblica in ambiti di stretta competenza di altri organi dello Stato – nella fattispecie il Governo e il Parlamento.
Posso darle, tuttavia, assicurazione che questo Ufficio non ha mancato di trasmettere la sua lettera al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’esame e il seguito della trattazione.
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Il Direttore dell’Ufficio Dott. Gino Onorato
Il Ministero ha risposto in data 30 aprile 2014 tramite il Direttore Generale per le Antichità Luigi Malnati, in modo interlocutorio.
Questa è materia di responsabilità del Ministro e del Governo, non dei funzionari del Ministero, che non possono rispondere in modo diverso.
Tuttavia riporto i passi più significativi della corposa lettera, per non sottrarmi a un confronto nel merito in modo puntuale e aperto, dal momento che per loro gentilezza mi è concesso.
Un elemento che distingue il nostro paese dagli altri è la ricchezza del nostro patrimonio culturale, la cui tutela costituisce uno dei principi cardini della Costituzione Italiana (articolo 9: “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”).
Sono assolutamente d’accordo. La tutela deve esercitarsi secondo tre direttrici:
1) Per le monete di proprietà privata attraverso la notifica di quelle più importanti. Il provvedimento è già previsto dalla legge, ma l’applicazione è carente e disuniforme, di tempo in tempo e da luogo a luogo. L’allegato A del testo di legge suggerisce di fare riferimento al valore commerciale di 50 000 € e questo mi sembra un buon punto di partenza. Il provvedimento deve essere sottratto alla discrezionalità dei sovrintendenti (( E’ stato negato l’attestato di libera circolazione al quinario di Giulio Cesare con la scritta PAXS (60 fr. Babelon) e al denario di Agrippa con i ritratti di Cesare e di Augusto (80 fr.), e si è permesso all’unica moneta della città di Borgotaro di prendere il volo verso gli Stati Uniti per 20 000 €, quando gli abitanti della borgata (circa 7 000 persone) si erano autotassati fino a 14 000 € con lo scopo di poterla acquistare per la loro comunità all’asta NAC 81 di Milano. ))
2) Per le monete ancora presenti nel sottosuolo, mettendo in atto tutti i mezzi possibili per evitare che siano vendute clandestinamente in Italia o all’estero senza dare conoscenza del luogo e dei modi del ritrovamento. Si è ampiamente dimostrato che la legge attuale non è in grado di assicurare di queste monete alcuna tutela ed ha provocato danni irreparabili alla cultura storica e numismatica. Da questa costatazione occorre partire.
3) Per le innumerevoli monete delle collezioni pubbliche, attraverso la loro custodia sicura e la loro valorizzazione.
Come oggetti singoli i beni numismatici sono tutelati ai sensi dell’articolo 10 comma 4) mediante la già citata dichiarazione di interesse culturale prevista dall’articolo 13…
Ciò avviene con la notifica.
I beni numismatici peraltro, in quanto beni di interesse archeologico, sono compresi nella più ampia categoria dei beni archeologici che si connotano per una tutela ancora più incisiva. Infatti per tali beni vige il principio dell’appartenenza allo Stato.
La definizione “monete di interesse archeologico” è stato il peggior passo compiuto dai collaboratori del Ministero, a dispetto della legge stessa, che non parla mai di “monete d’interesse archeologico”, e a vantaggio di una cattiva cultura che imperversa nel nostro paese in ogni campo. Occorre fare chiarezza, non spargere nebbie. Se si intende “monete recuperate in scavo” occorre trattare di “monete di ripostiglio noto”. Se s’intende “monete precedenti una certa data” occorre specificare la data e confiscare presso tutti gli esercizi pubblici (negozi e aste, in Italia e all’estero) questi reperti, che per la legge italiana appartengono allo Stato. Non si fa né l’una cosa, né l’altra. La seconda non si può fare in quanto siamo collocati nel contesto europeo, e a questa impossibilità di agire occorre adattare la legge per diminuire il divario tra il dettato legislativo e il mondo reale.
Per quanto afferma che solo le monete rinvenute prima del 1939 possono essere in commercio, la legge è di fatto decaduta in quanto contraddetta dall’uso, e l’uso è più forte della legge. Milioni di queste monete sono in commercio. E’ come per la legge francese che proibiva alle donne di indossare i pantaloni. Ora è stata abrogata, ma da un secolo era ignorata dall’autorità ed era regolarmente violata.