D – La ricerca clandestina, segreta, che provoca la distruzione irrecuperabile dei contesti archeologici diminuirebbe in modo considerevole con il cambiamento della legge. Non è meglio che si verifichino due ritrovamenti alla luce del sole piuttosto che uno solo in segreto? Dare istruzioni ai met-det, come sono chiamati in Gran Bretagna, perché non provochino danni è semplicissimo. Non pretendete, come gli economisti, di avere conoscenze inaccessibili alla gente comune. Avete visto quanti danni essi, pretendendo l’esclusiva, hanno fatto.
E – Le monete italiane in commercio hanno perso la caratteristica di reperti archeologici perché non si conosce il luogo del loro ritrovamento, ma lo erano all’origine. Conseguenza della disonestà della gente, ma anche della nostra legge, è che tutti questi reperti sono stati distrutti, ridotti al semplice stato di monete. Erano preziosissimi per lo studio della nostra monetazione, sono stati perduti. Dopo il cambiamento delle norme altri ne verranno alla luce, potranno darci un valido aiuto.
F – La situazione attuale provoca indagini e procedimenti giudiziari infruttuosi, con rilevanti costi per lo stato e nessuna utilità. Norme ragionevoli a praticabili li eliminerebbero quasi tutti. Cerchiamo di non inventare, pretestuosamente, delitti e reati. Le nostre forze dell’ordine hanno già abbastanza lavoro, le nostre carceri sono già abbastanza piene. Ciò che viene premiato in Gran Bretagna non può essere delitto in Italia.
G – La legge è incompatibile con il commercio delle monete antiche, è simile a quella iraniana ed in Iran il commercio è proibito. Consentirebbe solo la vendita di monete ritrovate prima del 1939 e di poche altre, date come premio di ritrovamenti, viceversa le monete in commercio non hanno queste caratteristiche. In questo punto la legge è inapplicata e inapplicabile.