Bozza di disegno di legge riferito alla tutela delle cose di interesse numismatico
All’articolo 826 del codice civile:
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico… ritrovate nel sottosuolo. Aggiungere: Per le cose di interesse numismatico si osservano le disposizioni della legislazione speciale (Titolo Unico).
A pagina 28 del Titolo Unico, Capo V, Articolo 85, comma 1:
1 Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento dei beni culturali indicati all’articolo 2, in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate allo stato.
Aggiungere: fatto salvo quanto previsto per le monete all’allegato B.
All’articolo 87 aggiungere il comma 5.
5 I ritrovamenti delle monete, in deroga a quanto scritto in questo articolo, sono disciplinati da quanto previsto nell’allegato B.
All’articolo 88 aggiungere:
1 I beni indicati nell’articolo 2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo stato, fatto salvo quanto previsto per le monete nell’allegato B. A seconda che siano …
A pagina 54 del Titolo Unico, allegato A, sezione B, modificare:
1) 0
1 Reperti archeologici, fatto salvo i ripostigli di monete, disciplinati dall’allegato B.
N.B. – Le parole scritte in neretto sono le modifiche da apportare.
Aggiungere al Titolo Unico a pagina 55 l’allegato B.