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Per una numismatica migliore

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Per una numismatica migliore

Allegato B

A Categoria di beni: monete.

Il presente allegato stabilisce norme specifiche per le monete allo scopo di
– favorire la ricerca scientifica (articolo 9 della Costituzione), mettendo a disposizione degli studiosi di numismatica la conoscenza dei ripostigli delle monete,
– garantire le proprietà private (articolo 42 della Costituzione) e la regolarità del commercio,
– agevolare l’amministrazione della giustizia,
– permettere un’azione preventiva contro le falsificazioni,
– adeguare la legislazione all’uso generalizzato e consolidato delle attività numismatiche contemporanee ed alla tecnologia attuale.

1 – L’uso di metal detector di limitata portata è consentito ai cittadini, singolarmente, al di fuori dei siti archeologici, nel rispetto delle proprietà, dell’ambiente e dell’archeologia.

2 – La proprietà delle monete scoperte fortuitamente o con l’ausilio di metal detector, dopo la denuncia all’autorità, appartiene al ritrovatore (per intero se ritrovate sul proprio fondo, se ritrovate su fondo altrui per ¾ allo scopritore e per ¼ al proprietario del fondo – franchigia 100 €), con gli obblighi sotto specificati.
– Deve fare denuncia del ritrovamento entro 48 ore al Ministero per i Beni Culturali, il quale metterà a disposizione un numero telefonico a questo scopo.
– Su richiesta delle autorità deve permettere di fotografare e periziare le monete, che saranno restituite al proprietario entro 3 mesi.
– Per ripostigli di particolare importanza lo Stato potrà esercitare la prelazione a prezzo di mercato, stabilito da apposita commissione, da corrispondere entro un anno al ritrovatore.
Può dichiarare a norma dell’articolo 6 l’interesse particolarmente importante delle monete ritrovate e notificare la dichiarazione al proprietario. Le disposizioni del Capo II Sezione I e II e del Capo III Sezioni I e II di questo Titolo si applicano alle monete dei ritrovamenti solo se è intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall’articolo 6.

3 – Chiunque non denuncia un ritrovamento di monete sarà punito secondo quanto previsto al Capo VII, Sezione I, articolo 125, in quanto il possesso delle monete è legittimo solo dopo la denuncia.

4 – Lo Stato può dichiarare a norma del Capo I, Sezione II, articolo 6 l’interesse particolarmente importante di collezioni o di singole monete di proprietà dei privati e notificare la dichiarazione al proprietario secondo quanto previsto all’articolo 8.

5 – Le monete di Enti Pubblici e Privati sono disciplinate da quanto previsto al Capo I, Sezione II, articolo 5.

6 – Le monete di proprietà privata non notificate e il cui valore è inferiore a quello specificato all’allegato A, paragrafo B, comma 4 sono oggetto di libero commercio dentro e fuori i confini delle Stato, ciò non costituendo danno per il patrimonio storico e culturale nazionale.

L’allegato B si è reso necessario per la situazione determinatasi dal 1939 (dopo la legge del 1° giugno n. 1089) ad oggi circa il generale occultamento dei ripostigli di monete, che ha provocato gravi danni alla scienza numismatica, e circa l’impossibilità per la giustizia di determinare la data di ritrovamento dei milioni di monete in commercio e di conseguenza la loro attribuzione a proprietà privata o statale, e la liceità del loro commercio. Ciò ha determinato una situazione paradossale e ha provocato una grande quantità di procedimenti giudiziari, incertezza, lentezza e infruttuosità dei processi, che si traduce in inaccettabili danni per i cittadini e per lo Stato.

Si invitano le sovrintendenze, i cercatori, gli scopritori occasionali a collaborare all’at-tuazione della normativa con comportamenti leali, equilibrati e non punitivi, per superare il clima di diffidenza che lunghi anni di contrapposizione hanno determinato. L’obiettivo è di raggiungere la denuncia del 100 % dei ripostigli.
Si invitano le Sovrintendenze a catalogare, fotografare e custodire con la massima cura le monete di proprietà dello Stato, per avere una documentazione precisa anche in caso di furto per il recupero della refurtiva.
Si invitano le Sovrintendenze a redigere annualmente l’elenco e la descrizione dei ripostigli per dare un utilissimo strumento di ricerca agli studiosi italiani e stranieri.
Si invitano le Sovrintendenze a collaborare con i privati per identificare le falsificazioni, svolgendo presso i più importanti musei nel limite del possibile attività di consulenza, esclusa ogni responsabilità commerciale.