Indice dei contenuti
1. INTRODUZIONE
Il mondo del collezionismo numismatico italiano è da alcuni anni interessato da preoccupanti fenomeni giudiziari che si sono progressivamente diffusi a macchia d’olio in tutto il Paese e che colpiscono in prevalenza i collezionisti dediti alla raccolta di monete classiche.
Si tratta di procedimenti penali avviati per delitti gravi ed infamanti, quali l’impossessamento illecito di bb.cc. – previsto dall’art. 176 del Codice Urbani – o la ricettazione, – prevista dall’art. 648 C.P. (solo per ricordare le principali ipotesi di reati piú frequentemente contestati) e che prendono le mosse dall’acquisto o dalla vendita di monete antiche effettuati da privati attraverso i siti di e-commerce, quali eBay, Subito.it ecc.
Il fenomeno si è venuto man mano ampliando in concomitanza con la diffusione delle vendite on-line che, come è noto, consente a chiunque di vendere e/o acquistare monete o altro materiale numismatico senza particolari formalità, rimanendo comodamente a casa propria e, sopratutto, nell’apparente anonimato.
Il notevole numero di transazioni on-line che ha ad oggetto monete, trova la sua prima ragione nella considerazione che tale attività, anche se svolta da privati, è pienamente lecita e consentita ove dette transazioni abbiano a riferimento materiale di lecita provenienza.
Tuttavia, la peculiare natura delle monete antiche, ritenute a torto o a ragione assimilabili al materiale di interesse archeologico, ci induce a suggerire agli acquirenti la cautela di effettuare acquisti on-line di detto materiale solo ed esclusivamente con operatori commerciali di cui si dispongano referenze e che risultino regolarmente operanti sul mercato, mentre ci pare parimenti opportuno suggerire ai privati, intenzionati a cedere detto materiale, di evitare di farlo attraverso qualunque sito di e-commerce.
Gli aspetti che qui trattiamo, si limitano a quelli della “legalità” delle compravendite aventi ad oggetto monete o altro materiale numismatico di lecita provenienza; doverosamente, si ricorda al Lettore che anche le vendite effettuate da privati collezionisti possono, in taluni casi, generare implicazioni di natura fiscale, che esulano dagli scopi di questa esposizione e che gli interessati dovranno quindi approfondire altrove.
Prima di procedere oltre, e’ bene evidenziare e ribadire come siano vietate severamente dalla legge:
- le cessioni e/o acquisti di materiale numismatico di interesse archeologico rinvenuto nel sottosuolo o nei fondali marini,
- le cessioni e/o acquisti di materiale numismatico provento di furto;
- le cessioni e/o gli acquisti di materiale numismatico importato illecitamente.
E’ inutile sottolineare come il materiale di cui ai suindicati punti 1., 2., e 3. non possa in alcun modo e con nessun mezzo essere posto in commercio e/o acquistato, né da privati né da commercianti, rivestendo lo status di “corpo di reato” e/o di “cosa pertinente al reato” ed essendo pertanto suscettibile di essere sottoposto a sequestro in qualunque momento da parte della Polizia Giudiziaria.
2. CASISTICHE RICORRENTI.
Come detto in precedenza, le disavventure giudiziarie occorse a molti onesti collezionisti, hanno avuto inizio con l’acquisto o la vendita di monete antiche, esitate da privati sui siti internet di e-commerce.
L’entità dell’importo delle monete acquistate può essere anche del tutto irrilevante, considerato che è a conoscenza di chi scrive l’esistenza di un procedimento penale avviato nei confronti di un privato acquirente di una moneta sardo-punica pagata ben …..3,50 euro!
Con il termine “privati“, intendiamo riferirci a tutti quei venditori o acquirenti che sono tali in quanto operano su detti siti non avendo i requisiti delle regolari ditte commerciali.
A questo proposito è opportuno avvertire che sui siti di e-commerce sono presenti venditori privati che tuttavia appaiono e si manifestano quali veri e propri operatori commerciali, pur non essendolo formalmente.
Essi fanno spesso ricorso a “negozi virtuali” all’interno del sito di e-commerce che li ospita e all’utilizzo di “insegne” commerciali quali quella di “studio numismatico” o altre simili. Spesso, tali impropri commercianti, rilasciano all’acquirente anche biglietti da visita o altro materiale recante i riferimenti ad una non meglio precisata ditta commerciale di cui sarebbero titolari, con ciò ingenerando nell’acquirente il falso convincimento che essi siano realmente operatori del settore.
In realtà, non pochi procedimenti giudiziari hanno preso le mosse proprio dall’osservazione del comportamento, a volte fin troppo spregiudicato, di tali pseudo operatori commerciali, molti dei quali, fra l’altro, hanno goduto di una notevole visibilità sui siti di e-commerce ove operavano, in virtù dell’elevato numero di transazioni che riuscivano a realizzare sia in Italia che all’estero.
E’ opportuno pertanto che gli acquirenti, prima di perfezionare acquisti on-line di monete, particolarmente se antiche, si accertino preventivamente che il venditore sia una ditta commerciale attiva, munita di partita IVA e di una sede “fisica”.
Ove non ricorrano tali requisiti, l’acquirente dovrà avere la consapevolezza che il venditore non potrà offrire le garanzie tipiche che la legge pone a carico dei rivenditori professionali.
3. METODOLOGIE DI INDAGINE
Dalle casistiche giudiziarie esaminate, si può rilevare come tali siti internet vengano regolarmente monitorati dalle Forze dell’Ordine con riferimento ad alcuni beni o categorie merceologiche ritenuti piú “sensibili”; fra questi vi sono anche le monete antiche e tutto quel materiale che potremo definire di potenziale “interesse archeologico“.
Il monitoraggio esercitato dalle Forze dell’Ordine sulle piattaforme internet di e-commerce rientra fra le attività di polizia volte alla prevenzione e contrasto dei crimini legati alla commercializzazione illegale di tale tipologia di beni e sono, evidentemente, non soltanto attività lecite ma addirittura doverose.
Si tratta, com’è anche facile intuire, di un’attività d’indagine che consente di effettuare una molteplicità di verifiche “a bassi costi investigativi”, nel senso che almeno la prima fase dell’indagine viene svolta dagli operatori di P.G. davanti allo schermo di un Personal Computer, semplicemente “navigando” sui siti di e-commerce alla ricerca di quelle proposte di vendita che possono integrare gli illeciti che si intendono perseguire.
Una volta individuate le proposte o le transazioni ritenute sospette, le FF.OO. stampano le pagine nelle quali appaiono le aste e le foto degli oggetti ritenuti di interesse operativo e contattano i servizi antifrode dei siti internet che ospitano le inserzioni sospette, onde ottenere le complete generalità e gli indirizzi corrispondenti dei soggetti titolari dei nick names e degli accounts utilizzati dai venditori e dagli acquirenti.
In molti casi, le FF.OO. incaricano nel frattempo anche un esperto (si tratta in genere di un Funzionario Archeologo della Soprintendenza) affinché esprima, sulla base delle foto e delle descrizioni che appaiono a corredo delle inserzioni, un parere preliminare sull’autenticità degli oggetti, sul loro interesse archeologico e sulla possibilità che essi provengano dal sottosuolo nazionale, e ciò all’evidente scopo di valutare l’opportunità di procedere alle fasi successive dell’indagine.
Ci sembra opportuno a questo punto sottolineare che se l’alto numero di inserzioni e di transazioni riconducibili ad uno stesso account è certamente elemento che attrae maggiormente l’attenzione degli Inquirenti, non è affatto escluso che anche una sola inserzione o anche un solo acquisto di materiale ritenuto “sospetto”, possa determinare la P.G. ad effettuare i controlli sopra descritti ed a procedere come vedremo fra breve.
Ciò valga quale invito ai privati a non porre in essere anche una sola vendita o un solo acquisto sui siti di e-commerce quando il bene proposto o acquistato rivesta le caratteristiche anzidette.
Una volta ottenuti i dati personali dei sellers e dei buyers dal gestore del sito internet ed acquisito (quando richiesto) il parere preliminare dell’esperto sulla natura e sulla probabile provenienza illecita del materiale trattato, la P.G,. invia alla Procura della Repubblica competente per territorio una C.N.R. (Comunicazione di Notizia di Reato) contenente il riassunto delle attività informative fino a quel momento espletate e le richieste istruttorie ritenute piú opportune e che, nelle ipotesi che stiamo esaminando, si risolvono generalmente nella richiesta al P.M. di:
- emissione di decreto di perquisizione domiciliare a carico dei soggetti individuati, da eseguirsi all’interno delle rispettive abitazioni nonché presso qualsiasi altro immobile (ma anche mobile registrato: ad esempio autovetture di proprietà o nella disponibilità dei soggetti) di loro proprietà e/o pertinenza, al fine di rinvenire i suddetti oggetti nonché ulteriori altri reperti di presunta provenienza illecita e quant’altro di utile per l’indagine, con contestuale sequestro probatorio (ex art. 252 c.p.p.) di quanto rinvenuto.
Il P.M. concede il decreto motivato di perquisizione e sequestro sulla base di quanto prospettatogli dalla P.G. con la C.N.R., delegando all’esecuzione dell’atto lo stesso Reparto che ha stilato la C.N.R. con facoltà di subdelega ad altra Autorità di P.G.
Chi esegue materialmente la perquisizione potrà quindi non essere lo stesso Personale del Nucleo che ha avviato l’indagine, ma altra Autorità (o Personale della stessa Arma o Corpo ma di altro Nucleo o Reparto) che ha competenza territoriale nel luogo in cui si trova il domicilio da perquisire.
Questo è anche il motivo per il quale gli Operatori di Polizia che effettuano la perquisizione non sono necessariamente a conoscenza di tutti i dettagli dell’indagine, in quanto agiscono sulla base del decreto di perquisizione e sequestro che viene loro inviato e che contiene solo i minima parte di dettagli della C.N.R.
4. NOTIFICA DEGLI ATTI ED ESECUZIONE DELLA PERQUISIZIONE E SEQUESTRO.
Una copia del decreto di perquisizione (e del successivo verbale di sequestro) deve essere notificata al soggetto nei cui confronti si sta procedendo.
Se tale soggetto ha già acquisito la qualifica di “persona sottoposta all’indagine” (altrimenti detto “indagato“), la P.G. ha l’obbligo di notificare contestualmente al decreto di perquisizione anche “l’informazione di garanzia” ovvero quella comunicazione nella quale l’indagato viene posto a conoscenza che nei suoi confronti la Procura di ……sta procedendo ad indagini in relazione al procedimento penale nr…… e per il reato di cui all’art…..
L’indagato è invitato a dichiarare le proprie generalità e quant’altro valga ad identificarlo ed a dichiarare o ad eleggere domicilio in Italia per le notificazioni. Inoltre, egli viene reso edotto che dovrà comunicare all’A.G. procedente ogni mutamento di domicilio, che ha facoltà di nominare non piú di due difensori di fiducia e che in caso di mancata nomina ha diritto di essere assistito da un difensore d’Ufficio in tutte le fasi del procedimento.
Nell’ipotesi in cui l’indagato non nominasse alcun difensore, nell’informazione di garanzia è già riportato il nominativo di un difensore d’Ufficio estratto fra gli avvocati che sono iscritti alle apposite liste (del Circondario del Tribunale a cui appartiene la Procura procedente).
L’indagato può comunque in quel frangente anche riservarsi di nominare in seguito un proprio difensore di fiducia.
L’informazione di garanzia contiene ancora una serie di notizie per l’indagato, fra cui: 1. la possibilità di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (ove il suo reddito non superi una determinata soglia); 2. la facoltà di rendere dichiarazioni spontanee, presentare memorie e richieste scritte, nominare consulenti, impugnare i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali e reali (ad esempio: il sequestro delle monete) ecc.
Può darsi anche il caso che il soggetto nei cui confronti si sta operando la perquisizione non sia stato iscritto nel Registro degli Indagati.
In questo caso, tale soggetto (almeno in questa fase dell’indagine), non è indagato per alcun reato; tuttavia poiché egli è in possesso di corpi di reato o di cose pertinenti al reato per cui si sta procedendo, si ritiene opportuno procedere al sequestro di tali oggetti (e di altri eventuali ritenuti di presunta provenienza illecita di cui fosse nel possesso). In questo caso, la condizione di “indagato” o di “non indagato” dipende dalla valutazione che il P.M. avrà operato in ordine alla responsabilità penale del soggetto risultante in quella fase dell’indagine.
Quando il soggetto non assume la veste di indagato, non riceverà l’informazione di garanzia poiché, come detto, nei suoi confronti non si sta (ancora) procedendo penalmente.
La legge (art. 257 c.p.p.) attribuisce comunque anche alla persona a cui sono state sequestrate le cose, sebbene non indagata, la facoltà di proporre richiesta di riesame del sequestro, anche nel merito, facoltà che, a maggior ragione, è riconosciuta dalla legge all’indagato le cui monete sono state sottoposte a sequestrato.
Va detto che nulla impedisce che in un momento successivo al sequestro anche tale soggetto possa acquisire lo status di indagato e che, in conseguenza di ciò, debba essergli notificata “l’informazione di garanzia”.
5. L’ESECUZIONE DELLA PERQUISIZIONE E DEL SEQUESTRO.
In concreto, la perquisizione e l’eventuale successivo sequestro si svolgono con modalità standardizzate e che per tale motivo possono talvolta apparire, nel caso di operazioni effettuate nei confronti di onesti collezionisti numismatici, “vessatorie” o “eccessive”.
Ma occorre tener conto che chi procede all’esecuzione di tali atti deve attenersi scrupolosamente ad un protocollo ben codificato e non ha la facoltà di derogarvi perché, ad esempio, ritiene di avere di fronte una “brava persona”.
Il contegno mantenuto dal Personale della P.G. dovrà pertanto doverosamente attenersi al rispetto di tali protocolli e sebbene esso sia improntato ad una professionale “fermezza”, tuttavia è molto raro che sconfini in atteggiamenti impropri.
Ciò mi consta anche dalle osservazioni che ho potuto raccogliere dai numerosi collezionisti che hanno vissuto questa assai spiacevole esperienza.
Le operazioni si svolgono generalmente nelle primissime ore della mattina e ciò anche per la evidente ragione che a quell’ora i soggetti destinatari dell’atto di P.G. si trovano ancora nelle rispettive abitazioni.
Si deve però ricordare che è la legge (art. 251 c.p.p.) a stabilire che la perquisizione domiciliare debba eseguirsi non prima delle sette e non dopo le venti (salvi i casi di urgenza) e pertanto l’accesso nelle abitazioni alle sette della mattina è conforme a quanto stabilito dalla norma.
Inoltre l’esperienza comune insegna che un accesso a mattina inoltrata o in serata potrebbe non permettere il reperimento degli interessati, che per motivi di lavoro, studio o per altre necessità potrebbero non essere rintracciati nella loro abitazioni.
E ciò darebbe luogo ad un rinvio delle operazioni e dunque a ritardi nelle attività di indagine.
Da parte di alcuni collezionisti si è evidenziato come la P.G. potrebbe ottenere lo stesso risultato con la semplice convocazione dell’interessato in un Ufficio di Polizia, accompagnata dalla richiesta di consegnare il materiale da sottoporre a sequestro.
E’ evidente come questa ingenua considerazione presuppone, da un lato, sempre e comunque la perfetta onestà e buona fede di tutti i soggetti destinatari della perquisizione (e se ciò può considerarsi una condizione molto diffusa, non può evidentemente essere valutata, specialmente dalla P.G. operante, come un fatto scontato e normale…..) e dall’altro non risponde a quelle esigenze di “sorpresa” che un atto come la perquisizione sottintende.
Va da sé infatti che laddove vi fossero delle “cose” da nascondere, una convocazione bonaria negli Uffici di Polizia porterebbe l’interessato ad occultare quanto ritenuto non in regola, con ovvie ripercussioni per le indagini in corso.
Dunque si può facilmente comprendere quale sia lo scopo della perquisizione e perché essa debba eseguirsi con le modalità che stiamo esaminando.
Considerata dunque quale sia, per la P.G., la finalità investigativa che con la perquisizione si intende perseguire, passiamo ora a descriverne come essa viene di norma messa in atto.
Dopo essersi qualificati, gli Operatori di P.G. procedono alla notifica all’interessato dell’informazione di garanzia e del decreto di perquisizione.
Prima ancora di avviare la perquisizione, gli inquirenti chiederanno all’interessato di presentare quanto si sta ricercando.
Alcune volte, con la consegna spontanea di quanto richiesto, la perquisizione non viene neppure avviata e l’accesso degli inquirenti si conclude con la sottoposizione a sequestro di quanto consegnato .
Altre volte, invece, pur avendo ottenuto quanto veniva ricercato, può accadere che gli inquirenti si avvalgano di un inciso del decreto di perquisizione, che autorizza gli operanti a sequestrare non solo quanto espressamente indicato nel decreto (ad esempio: le monete ALFA e BETA) ma anche “…qualunque altra cosa ritenuta utile alle indagini” ovvero “altri oggetti simili di presumibile provenienza illecita“.
Per capire il fondamento di questo inciso dobbiamo per un attimo…..indossare…..la divisa e ragionare di conseguenza.
Nell’ipotesi accusatorie da cui ha preso le mosse l’indagine, la P.G. sta operando un sequestro di presunti corpi di reato o di cose pertinenti un reato. Ebbene: se andando a casa di un (presunto) ladro allo scopo di sequestrargli un servizio di posate d’argento ritenuto di provenienza furtiva….e nello stesso armadietto (o anche in uno attiguo..) a quello in cui è conservato il servizio da sequestrare, ci fossero custoditi altri servizi di posate o altri oggetti d’argento, la possibilità che anche questi ulteriori oggetti possano essere di origine furtiva è piuttosto elevata e dunque l’inciso “….e qualunque altra cosa ritenuta utile alle indagini“, contenuto nel decreto di perquisizione, consente alla P.G. di sottoporre a sequestro probatorio anche tali altri oggetti di presumibile provenienza illecita, al pari di quelli espressamente ricercati.
Nei casi di sequestri aventi ad oggetto monete antiche, l’attenzione degli inquirenti potrà dunque rivolgersi anche ad altre monete, rinvenute nella disponibilità dell’interessato e ritenute della stessa natura di quelle da ricercare, nonché estendersi a strumenti quali cercametalli o a Personal Computer nella cui “memoria” possono essere conservati foto o altri dati riferiti alle monete da sottoporre a sequestro.
Va inoltre segnalato che anche ove il decreto di perquisizione non contenga la previsione di un’estensione del sequestro nei confronti di altri beni aventi la stessa (apparente) natura di quelli da sottoporre espressamente a sequestro, la P.G. mantiene, ai sensi dell’art. c.p.p., un autonomo potere di iniziativa che le consente di sottoporre ugualmente a sequestro oggetti ritenuti corpo di reato.
In questo caso, tuttavia, il sequestro probatorio operato d’iniziativa dalla P.G. Dovrà essere convalidato dal P.M. Entro le successive…..
In piú occasioni ci siamo sentiti rivolgere dai collezionisti una domanda accorata: “Ma lo possono fare?”
La risposta è: si, lo possono fare, sebbene, ove si ritenga che il sequestro abbia colpito monete o altri beni ritenuti estranei a qualunque ipotesi accusatoria, il soggetto che ha subito il sequestro potrà, nei dieci giorni successivi, proporre istanza di riesame al Tribunale del luogo ove ha sede la Procura della Repubblica procedente, al fine di ottenere il dissequestro e la restituzione degli stessi.
Michele Cappellari